Dispositivi di protezione individuale
L'obiettivo generale del regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI) è quello di stabilire requisiti per dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
Dalla Direttiva DPI 89/686/CEE al Regolamento DPI (UE) 2016/425: il Regolamento abroga l’antica Direttiva 89/686/CEE a partire dal 21 aprile 2018. Il nuovo regolamento tiene conto delle nuove tecnologie e dei procedimenti per lo sviluppo e l’immissione di DPI sul mercato. Oltre a tener conto delle nuove tecnologie, il nuovo regolamento è stato concepito per migliorare la sicurezza dei consumatori e assicurare una concorrenza leale tra aziende e mercati.
Il nuovo regolamento non dovrà essere recepito nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro in quanto si tratta di un atto legislativo vincolante. Sarà applicato integralmente in tutta l'UE senza la necessità di una legislazione nazionale separata. Copre inoltre i Paesi aderenti a SEE/EFTA (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ed anche i Paesi che rientrano in specifici accordi dell' “acquis communautaire” (Svizzera, Turchia) sono tenuti ad applicare il regolamento.
Le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento sono:
- Responsabilità definite per importatori e distributori, anche online.
- Il prodotto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE, oppure le informazioni per l'utente devono includere le istruzioni corrispondenti e devono indicare anche l'indirizzo del sito Web dal quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
- La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere disponibili per dieci anni dalla data di immissione del DPI sul mercato.
- Il limite di validità del certificato è fissato ad un massimo di cinque anni.
- Il fabbricante deve indicare sul prodotto il proprio (1) nome, la propria (2) denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, e (3) un unico indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non consentano tale indicazione, sul suo imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento.
- Sul prodotto devono essere apposti il numero del tipo, di serie e di lotto.
- Qualsiasi autorità di vigilanza del mercato competente è autorizzata e consigliata a contattare direttamente l’operatore economico, anche se si trova in uno stato membro diverso.
Il regolamento classifica i DPI in diverse categorie: indumenti da lavoro, regolati dalla norma EN ISO 13688:2013; guanti da lavoro, regolati dalla norma EN 420:2003+A1:2009; e protezione di occhi, orecchie e piedi.
Maggiori informazioni su Commissione europea